La disciplina del
”whistleblowing”, introdotta
nell’ordinamento al fine di contrastare eventuali fenomeni corruttivi
nell’ambiente di lavoro, prevede una specifica tutela per il segnalante che
voglia segnalare un illecito, in modo che questi possa agire senza il timore di
subire conseguenze pregiudizievoli nei suoi confronti, è contenuta nel decreto
legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937.
Per
segnalante si intende: colui che è testimone di un illecito o di
un’irregolarità sul luogo di lavoro e decide di fare una segnalazione a
riguardo. Rientrano nella definizione di segnalanti i dipendenti a tempo
determinato, indeterminato, di somministrazione, di apprendistato, gli
stagisti, i dirigenti, gli amministratori, i collaboratori, i liberi
professionisti e i consulenti, i collaboratori di una impresa fornitrice di
beni o di servizi.
Colui
che intenda segnalare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza
nell’ambito del proprio contesto lavorativo in T.R.N. Imballaggi Srl, può farlo
tramite:
- l’apposita
piattaforma in linea con quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle Linee
Guida dell’ANAC in materia;
- incontro in
presenza con il gestore, previo appuntamento telefonico al numero 0445581516.
La segnalazione
deve riguardare esclusivamente condotte illecite e non potrà pertanto essere
utilizzata dal segnalante per inviare rimostranze di carattere personale che
attengono alla disciplina del rapporto di lavoro.
Modalità
di esercizio della segnalazione di atti illeciti con il canale di segnalazione
interno
La segnalazione
di condotte illecite, può essere effettuata utilizzando l’apposita piattaforma informatica resa accessibile al seguente link
dedicato, a cui si rinvia per ogni ulteriore informazione sulle modalità di
inoltro della segnalazione.
La piattaforma
informatica permette di gestire le comunicazioni pervenute da parte del
segnalante con garanzia di riservatezza sia per quanto riguarda l’identità del
soggetto segnalante sia per quanto riguarda il contenuto delle segnalazioni, le
quali sono protette mediante misure di sicurezza e tecniche di cifratura idonee
a garantirne la massima segretezza ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei dati personali.
In alternativa,
il segnalante potrà fare le segnalazioni tramite incontro diretto con il
gestore, previo appuntamento telefonico.
Per garantire la riservatezza si raccomanda di telefonare in modalità anonima o
con un telefono non riconducibile alla persona segnalante e di richiedere alla
segreteria un appuntamento per segnalazione whistleblowing, senza fornire alcun
dato del segnalante. Il segnalatore inserirà poi nella piattaforma online la
segnalazione fornendo al segnalante un token per riscattare le credenziali
della segnalazione.
Le segnalazioni
saranno esaminate da un gestore esterno nominato dall’Azienda, il quale è
competente a conoscere i fatti illeciti segnalati. La piattaforma consente in
particolare al gestore esterno di interloquire con il soggetto segnalante e di
rendicontare lo stato di avanzamento dell’istruttoria, se avviata, nel rispetto
di quanto indicato dalle Linee guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12
Luglio 2023 in materia e della normativa vigente.
Il canale di segnalazione esterno e la divulgazione
pubblica
Il canale di
gestione interno è da utilizzare il via prioritaria.
I segnalanti
possono ricorrere al canale esterno gestito da ANAC, collegandosi al sito https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing
, esclusivamente nei seguenti casi:
• la
Società non ha attivato un canale di segnalazione interna ovvero questo non è
conforme al D.lgs. 24/2023;
• è
già stata effettuata una segnalazione al canale interno, ma questa non ha avuto
seguito;
• il segnalante
ha fondato timore di ritenere che, se utilizzasse il canale interno, non
riceverebbe efficace seguito o potrebbe essere sottoposto a ritorsioni;
• il segnalante
ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo
imminente o palese per il pubblico interesse.
I segnalanti
possono, altresì, effettuare la divulgazione pubblica (stampa e altri mezzi di
diffusione quali social network), al ricorrere di una delle seguenti
condizioni:
• il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione
interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e
non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure
previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
• il segnalante
ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo
imminente o palese per il pubblico interesse;
• il segnalante
ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il
rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle
specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere
occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha
ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o
coinvolto nella violazione stessa.
Resta ferma la
possibilità di denuncia alle Autorità nazionali competenti giudiziarie e
contabili.
T.R.N. IMBALLAGGI
SRL in attuazione di quanto sopra, ha adottato la “Procedura di
whistleblowing”, consultabile qui.
Per una compiuta
analisi:
• dei soggetti
che possono effettuare le segnalazioni,
• dell’oggetto
delle segnalazioni,
• dei canali di
segnalazione,
ALLEGATI
Linee Guida ANAC approvate
con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023
Informativa
privacy